In data 10/01/2019 è stato approvato dal c.d.m. lo schema di decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge delega 155/2017, per la riforma della disciplina del fallimento, dando alla luce il nuovo Codice dello stato di crisi e di insolvenza.
Il nuovo codice ha tra le principali finalità:
- consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
- salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento dovuto a particolari contingenze.
Tra le maggiori novità, si segnalano, il venir meno del termine “fallimento”, con tutto il relativo portato di stigma socio-economico che lo contraddistingue, sostituito dalla locuzione “liquidazione giudiziale”. Altro elemento di rottura con la previgente disciplina è la previsione di tutta una serie di attività finalizzate a prevenire lo stato di insolvenza dell’impresa. All’ uopo è stato introdotto un “sistema di allerta” finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e del più elevato soddisfacimento dei creditori. In tale ottica, ai sensi degli artt. 12 ss., sono stati attribuiti oneri di segnalazione tanto agli organi di controllo interni alle imprese in forma societaria ( collegio dei sindaci), tanto ai creditori qualificati ( agenzia delle entrate, inps, agenti della riscossione).La nuova normativa investe l’Organismo di composizione della crisi ( OCRI) di una funzione decisiva nella fase stragiudiziale di composizione della crisi aziendale, prevedendo la costituzione dell’OCRI in ciascuna camera di commercio. La riforma intende pertanto incentivare gli strumenti di allerta di composizione della crisi, tanto è vero che ha introdotto delle misure premiali tra loro cumulabili in favore dell’imprenditore che si è attivato tempestivamente per prevenire l’aggravarsi dello stato di crisi o che ha presentato domanda di accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza (art. 25)
Detto della novità sul sistema di allerta, senza alcuna pretesa di esaustività, si presentano di seguito alcuni fra i maggiori aspetti innovativi che saranno introdotti dal Codice dello stato di crisi ed insolvenza;
1. Liquidazione giudiziale
Come sopra accennato, il Codice innova la disciplina del fallimento introducendo la nuova “ procedura di liquidazione giudiziale”. Conservando i caratteri fondamentali della materia previgente, la riforma mira a uno snellimento delle procedure e ad una semplificazione mirata alla celere risoluzione della vertenza: - E’ stato introdotto uno specifico albo al fine di garantire una più elevata professionalità dei curatori, e sono state semplificate le modalità di apprensione dell'attivo;
- non sono state apportate modifiche rilevanti alla disciplina delle azioni revocatorie ed alla disciplina dei rapporti pendenti, essendo rimasta ferma la funzione liquidatoria della procedura che deve essere indirizzata alla conversione in denaro del patrimonio del debitore;
- è stato previsto un sistema di accertamento del passivo più rapido attraverso la presentazione telematica delle domande tempestive dei creditori e dei terzi;
Grande importanza assumono alcune novità introdotte dalla nuova disciplina per quanto concerne gli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori. In tal senso, si segnala la modifica dell'individuazione del dies a quo da cui calcolare a ritroso il c.d. periodo sospetto che viene stabilito in quello in cui è stata presentata la domanda cui è seguita la procedura di liquidazione giudiziale ( n.b. nella normativa previgente, l’art. 67 l.f. prevedeva come termine per il calcolo a ritroso la data di dichiarazione di fallimento). Viene quindi offerta una maggiore tutela ai creditori, onde scongiurare gli effetti pregiudizievoli scaturenti da atti elusivi compiuti in loro danno. Legittimato ad agire per la revocatoria ordinaria è il curatore della procedura liquidatoria. La competenza è riservata al Tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale .
Per quanto concerne invece la questione degli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti, la regola generale prevede la sospensione per i contratti che alla data di apertura procedura risultano non ancora eseguiti o non compiutamente eseguiti sino a quando il curatore non subentri al debitore ovvero opti per il recesso. La prosecuzione del rapporto comporta la prededucibilità dei crediti maturati in corso di procedura e l'altro contraente potrà presentare domanda di ammissione al passivo per il credito relativo nel caso di risoluzione del contratto (art. 172).
Si segnalano le seguenti novità relative alle domande tardive di ammissione al passivo, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili:
- sono considerate tardive le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili inoltrate al curatore oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
- sono ultra-tardive le domande di ammissione al passivo di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili che sono trasmesse oltre il termine di 6 mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo e fino a quando non sono state esaurite le ripartizioni dell'attivo; in questo caso la domanda ultra-tardiva è ammissibile soltanto se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ha impedito il deposito tempestivo (art. 208).
Il legislatore ha inoltre modificato l'istituto dell'esercizio provvisorio dell'impresa al fine di incentivare la prosecuzione dell'attività nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.
È difatti fissata la regola generale in forza della quale l'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività di impresa quando:
- il tribunale autorizza, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il curatore alla continuazione dell’attività d'impresa, se dall'interruzione può derivare un grave danno, a condizione che non arrechi pregiudizio ai creditori;
- il giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, ha autorizzato con decreto motivato l'esercizio dell'impresa, fissando la durata della prosecuzione; (art. 211)
Durante il periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve convocare il comitato dei creditori almeno ogni 3 mesi, al fine di render conto della gestione e per valutare l’opportunità della sua prosecuzione.
2. Aspetti processuali
L’art. 27 del novello codice prevede che non tutti i tribunali hanno competenza per ogni genere di procedimento.
Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano, relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168.
Regola residuale individua il foro di competenza rinviando al concetto di centro degli interessi principali, coincidente con la sede legale dell’impresa, ovvero con la residenza/domicilio dell’imprenditore persona fisica.
Uno dei capisaldi della riforma ha ad oggetto l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento e regolazione delle crisi di impresa. Inoltre, diversamente dalla disciplina previgente, è stata prevista la possibilità di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale anche da parte della Corte d’Appello ( nella disciplina previgente, era prevista la competenza esclusiva del Tribunale per la dichiarazione di fallimento). Corte d’Appello che potrà appunto dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale, in sede di reclamo avverso il decreto del Tribunale di rigetto dell’istanza di apertura di liquidazione.
Nel caso opposto di revoca del decreto di apertura della procedura di liquidazione, l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’attività di impresa tornano di competenza del debitore, sotto la vigilanza del curatore, che rimane in carica sino al momento in cui diviene definitiva la sentenza.
Infine, merita una nota, l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del Tribunale funzioni di gestione e di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con specifica indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza ed indipendenza richiesti per l’ espletamento degli incarichi. Potranno iscriversi all’albo:
- avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili;
- studi professionali associati o società tra professionisti;
- soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali e cooperative.
3. Strumenti di composizione stragiudiziale della crisi
La riforma in commento, in ossequio alle esigenze di semplificazione e celerità, prevede l’incentivazione della composizione stragiudiziale delle crisi di impresa, approntando molteplici strumenti, tra cui si annoverano:
- piani attestati di risanamento: per gli imprenditori, anche non commerciali, al fine di risanare l’esposizione debitoria dell’impresa e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- accordi di ristrutturazione dei debiti: previsti all’art. 57 del codice per l’imprenditore diverso da quello minore con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Ai fini della praticabilità di tale strumento di composizione, gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
- accordi di ristrutturazione agevolati: assoluta novità introdotta dal codice all’art. 60, che ne consente l’applicazione con i creditori che rappresentino almeno il 30% dei crediti in determinate condizioni. Il codice prevede infatti che : “La percentuale prevista per la validità degli accordi di ristruttazione di cui all’art. 57 del codice, è ridotta della metà quando il debitore”:
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.
- accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: definiti così, perché è prevista l’estensione dell’efficacia di siffatti accordi anche ai creditori non aderenti al piano, che presentino caratteristiche di omogeneità quanto a posizioni giuridiche ed interessi economici rispetto ai creditori aderenti.
- convenzioni di moratoria: conclusi tra imprenditore, anche non commerciale, e suoi creditori, aventi ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti e la sospensione delle azioni esecutive, al fine di consentire un recupero del debitore dallo stato di sofferenza finanziaria.
4. Disciplina sovraindebitamento
Nel codice confluisce anche la normativa sul sovraindebitamento, introdotta con la legge 3/2012, che disciplina procedure di composizione della crisi per quei debitori non assoggettabili al fallimento.
Nella previsione del codice, non si registrano particolari novità, fatta eccezione per l’introduzione di una nuova “procedura famigliare”, attivabile quando il sovraindebitamento ha origine comune e coinvolge familiari conviventi o un gruppo familiare. La riforma prevede la presentazione di un unico progetto per la risoluzione della crisi, anche se le masse attive e passive restano separate.
5. Modifiche al codice civile
È stata modificata la rubrica dell’art. 2086 cod. civ., ora denominata con la locuzione “ Gestione dell’impresa”.
All’interno della disciplina dell’art. 2086, è stato inserito un nuovo comma II, che impone l’adozione da parte dell’imprenditore che opera in forma societaria di tutta una serie di doveri di carattere organizzativo, utili al fine di rilevare tempestivamente potenziali situazioni di crisi aziendale.
Il legislatore, in parziale modifica dell’art. 2477 cod. civ., ha altresì ampliato le ipotesi in cui è obbligatoria la nomina di organi di controllo interni e dei revisori nelle s.r.l.. E’ abrogato l’art. 2221cod. civ. che disponeva l’assoggettabilità dell’imprenditore commerciale al fallimento e alle procedure concorsuali.
6. Entrata in vigore
È stato previsto che il nuovo codice sullo stato di crisi e di insolvenza entrerà in vigore decorsi 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Entreranno, invece, in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. le disposizioni che disciplinano:
- competenza per materia e territorio ( art. 27);
- modifica della disciplina della amministrazione straordinaria ( art. 350);
- certificazione dei debiti contributivi e dei premi assicurativi ( art. 363);
- certificazione debiti tributari ( art. 364);
- la modifica all’articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia (art. 366)
le abrogazioni degli artt. 221, 235 e 241 L.F. (art. 373)
- le modifiche sugli assetti organizzativi dell’impresa (art. 374)
- le modifiche sulla responsabilità degli amministratori (art. 377)
- le modifiche sulla nomina degli organi di controllo (art. 378)